Marzo 17, 2022

Legge n. 147/2021: Il punto sul nuovo Codice della Crisi d’impresa

di admin
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Con la legge n.147/2021 è stato fissato il testo definitivo del Codice della Crisi d’Impresa.

Una delle novità più importanti previste è stata la facoltà, per l’imprenditore sia agricolo che commerciale, di richiedere la nomina di un esperto allo scopo di agevolare le trattative tra debitori e creditori, così da condurre ad un risanamento dell’impresa, quando essa si trovi in stato di insolvenza o di crisi.

Lo stato d’insolvenza è definito come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e’ piu’ in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (ricalcando la definizione contenuta nella Legge Fallimentare). 

Lo stato di crisi, il quale prevede una valutazione di tipo prognostico, è definito come lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. 

Con la legge in discorso è stata inoltre introdotta la Piattaforma Telematica Nazionale, alla quale potranno accedere gli imprenditori che abbiano interesse nella procedura. Essa mette a disposizione degli stessi: 1) una lista di controllo particolareggiata contenente indicazioni per la stesura in un piano di risanamento; 2) un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; 3) un protocollo di conduzione della composizione negoziata, introdotto in sede di conversione.

La figura dell’esperto potrà essere ricoperta da soggetti che siano iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati con esperienza pregressa documentata sul tema e dei consulenti del lavoro con esperienza pregressa documentata nella conclusione di accordi nell’ambito in discorso o che dimostrino di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. 

Sono inoltre ammessi a ricoprire tale ruolo terzi i quali documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione conclusi positivamente e che allo stesso tempo non siano state oggetto di sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.

In entrambi i casi è richiesto il rispetto dei requisiti di professionalità, riservatezza, imparzialità e indipendenza che in parte vengono direttamente circostanziati dal provvedimento in esame. 

La procedura ha inizio con l’istanza di nomina presentata tramite la piattaforma telematica con la compilazione del modello ivi contenuto. L’esperto, accertati i requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico, convoca in primis l’imprenditore allo scopo di valutare le reali possibilità di risanamento. Se ritiene che ve ne siano, convoca successivamente le altre parti interessate ed esprime loro le sue conclusioni, altrimenti ne da avviso all’imprenditore procedente. Il suo incarico si considera terminato se, nel limite di 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata al superamento dello stato di crisi o di insolvenza.

 Al termine della procedura l’esperto redige una relazione finale inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore procedente. Sono inoltre ammesse richieste di misure protettive del patrimonio e dei provvedimenti cautelari necessari allo sviluppo delle trattative. La gestione dell’impresa, sia ordinaria che straordinaria, durante lo svolgimento delle stesse risulta di competenza dell’imprenditore procedente, il quale la dirige con l’obiettivo di evitare pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività.  

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