Luglio 13, 2022

Dal 15 luglio in vigore “Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza”

di Maria Teresa Martino
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Venerdì 15 luglio 2022, entrerà in vigore la quasi totalità del corpo normativo denominato il Codice della Crisi e dell’Insolvenza previsto dalla legge 155 del 19 ottobre 2017, di cui era stata più volte rinviata l’entrata in vigore anche per consentire il recepimento della Direttiva comunitaria “Insolvency”.

Quali saranno i cambiamenti concreti per le aziende a partire dal 15 luglio 2022?

All’articolo 3 del Codice, relativo all’Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, si introduce l’obbligo per l’imprenditore individuale di «adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte».
Per l’imprenditore collettivo (società ed enti), invece, si parla nello specifico dell’obbligo di adottare «un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative».
La riforma attuata con il Codice della crisi e dell’Insolvenza introduce innanzitutto la composizione negoziata della crisi, la quale, sostituendo le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, consente all’imprenditore che si trovi in condizioni di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” di avviare un percorso di risanamento dell’impresa con il supporto di un esperto indipendente.

L’Agenzia delle Entrate batte tutti sul tempo e disorienta gli imprenditori inviando una “Lettera di Compliance”

A tal proposito si richiama un articolo de “Il Sole 24ore” pubblicato lo scorso 07 luglio c.m., nel quale, nel sottolineare, la portata rivoluzionaria della riforma si evidenzia l’iniziativa assunta dalla Agenzia delle entrate che, in ossequio alle novità introdotte dal Dlgs 83/2022 pubblicato su G.U. dell’01.07.2022, ha iniziato ad inviare una “Lettera di Compliance” a coloro che, sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, presentano un debito Iva scaduto di importo superiore ad Euro 5.000.
La straordinarietà di tale procedura si rinviene nel fatto che l’Agenzia delle Entrate – indicata tra i soggetti protagonisti di questo cambio epocale auspicato dalla riforma – agisce nella Sua nuova veste destando comprensive perplessità e dubbi nella classe imprenditoriale che fatica a vederla quale alleata.

La richiamata “Lettera di compliance” sembra si sostanzi in un invito (oltre che ad adempiere) a porsi in “ALLARME” circa una situazione potenzialmente critica a cui l’imprenditore, con i giusti accorgimenti, può porre rimedio anche e, soprattutto, ricorrendo alle procedure di composizione negoziata della crisi.
La riforma ha previsto diversi livelli di allarme tali per cui, qualora l’imprenditore stesso e, se presente, l’organo di controllo non si fossero accorti del potenziale rischio che l’azienda corre, il legislatore consente ai “creditori pubblici qualificati” quali Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS ed Agenzia delle Entrate-Riscossione di inviare dei campanelli d’allarme.
Resta chiaro, a nostro parere, che una rivoluzione come quella imposta dal nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza non possa che attuarsi attraverso l’informazione, la preparazione dei suoi destinatari al fine che gli stessi possano, non solo, adempiere agli obblighi previsti ma, anche accettarne l’imposizione cogliendo e accettando la ratio che ha indotto il legislatore alla riforma di un intero sistema.

Come noto, l’entrata in vigore di una legge non determina necessariamente la sua comprensione e necessita di un periodo di assestamento che permetta in particolare agli imprenditori (destinatari in primis della riforma) – quanto meno provati dagli avvenimenti catastrofici (pandemia e guerra) degli ultimi due anni, che hanno messo a dura prova il sistema economico mondiale – di non avvertire la riforma come un macigno di nuovi adempimenti gravosi e responsabilità stringenti.
Tanto sopra, per dire che il tempismo dell’invio della lettera di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate potrebbe creare non solo confusione ed allarmismo ma anche deviare dalla comprensione della sua reale portata.

Secondo altri interpreti ed osservatori più tolleranti nessuna ingerenza sarebbe stata operata da parte dell’Agenzia delle Entrate che si propone, anzi, nella sua nuova veste quale attore e protagonista, insieme agli imprenditori ed ai consulenti d’azienda, della riforma in atto.
A nostro avviso, dunque, la richiamata “lettera di compliance”, quale mera lettera di invito, deve essere letta come dovuta e non ha alcun valore circa la valutazione dell’opportunità o meno di prendere iniziative che tengano conto solo di una segnalazione da parte di uno degli stakeholders.

Certo è che la figura dell’imprenditore gioca un ruolo ancora più incisivo e fondamentale rispetto al passato nel garantire la vita florida della sua Azienda, lo stesso, infatti, non dovrà soltanto programmare progetti e investimenti ma dovrà in ogni momento di vita dell’Azienda conoscere il suo stato di salute economico finanziario.
Il cambio di passo indicato dalla riforma impone all’imprenditore, ai suoi collaboratori, ai consulenti aziendali che non si può più prescindere da una sana e corretta gestione aziendale con l’assolvimento in primis degli obblighi di carattere fiscale.
Per l’imprenditore virtuoso che si attiva tempestivamente e che presenta una domanda di accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza vengono riconosciute delle misure premiali cumulabili.
Al contrario, l’inerzia dell’amministratore fa scattare responsabilità civili e penali.
Il cambio di passo portato dalla riforma, si impone anche ai Consulenti Aziendali che dovranno offrire una consulenza basata sempre più su competenze specifiche e specialistiche che non può prescindere dalla conoscenza della nuova normativa e delle diverse procedure di composizione della crisi che la stessa propone al fine di favorire la continuità aziendale.

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